CO. CO. CO. SPORTIVA
Dicembre 19, 2025
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I rapporti di collaborazione per ASD e SSD possono generare non pochi dubbi.

La normativa consente alle associazioni e società sportive dilettantistiche di avvalersi di rapporti di collaborazione, ma è fondamentale distinguere correttamente le diverse tipologie, poiché cambiano trattamento fiscale, previdenziale e adempimenti amministrativi.


1. Collaboratore sportivo (co.co.co. sportiva)

È la forma “ordinaria” e presunta nel dilettantismo per figure come atleti, allenatori, istruttori, preparatori, direttori sportivi, arbitri e altri tesserati che svolgono attività sportiva dietro compenso.

La collaborazione è considerata tale se:

  • l’impegno non supera le 24 ore settimanali (escluse gare e manifestazioni);

  • l’attività è coordinata tecnicamente secondo i regolamenti degli enti sportivi.

Trattamento fiscale e contributivo:

  • fino a 15.000 euro annui il compenso è esente da IRPEF (con autocertificazione del collaboratore);

  • oltre tale soglia, tassazione ordinaria sulla parte eccedente;

  • contributi INPS (Gestione Separata) solo sulla parte eccedente 5.000 euro annui;

  • fino al 31 dicembre 2027, l’imponibile previdenziale è ridotto del 50%.

Adempimenti:

  • comunicazione tramite RASD o UNILAV Sport entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio;

  • Libro Unico del Lavoro gestibile anche tramite RASD.


2. Collaboratore amministrativo-gestionale

Rientrano in questa categoria le attività di segreteria, contabilità, gestione iscrizioni, svolte in modo continuativo ma non professionale.

Anche in questo caso:

  • il reddito è assimilato a lavoro dipendente;

  • vale la franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui;

  • contributi INPS dovuti oltre i 5.000 euro, con riduzione del 50% fino al 2027.

Attenzione però agli adempimenti, che seguono le regole ordinarie:

  • comunicazione UNILAV entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio;

  • tenuta ordinaria del Libro Unico del Lavoro.


3. Amministratori e Presidenti

La posizione dell’amministratore è particolare: il rapporto è di natura societaria, non contrattuale.
Non è quindi richiesto un contratto di co.co.co. né la comunicazione di instaurazione del rapporto.

Tuttavia:

  • il compenso è sempre imponibile, senza alcuna soglia di esenzione;

  • sono dovuti contributi INPS Gestione Separata sull’intero importo;

  • l’amministratore va comunque iscritto nel Libro Unico del Lavoro.


Conclusione

La riforma ha introdotto opportunità importanti per lo sport dilettantistico, ma richiede grande attenzione nella qualificazione dei rapporti, perché un errore di inquadramento può comportare sanzioni e recuperi contributivi.

Lo studio resta a disposizione per:

  • verificare l’inquadramento corretto dei collaboratori;

  • predisporre contratti e comunicazioni;

  • gestire correttamente compensi, contributi e adempimenti