PROMEMORIA E CHIARIMENTI COLLEGAMENTO POS REGISTRATORE DI CASSA
Marzo 5, 2026
studio mingrone layer5

Si ricorda che dal 1° gennaio 2026 gli esercenti devono collegare logicamente il POS al registratore telematico.

Il collegamento:

  • è solo informatico/logico
  • si effettua nel portale “Fatture e Corrispettivi”
  • non richiede collegamenti fisici tra dispositivi.

Da oggi, 5 marzo 2026, è possibile registrare l’abbinamento registrando nel portale il POS utilizzato per incassare i pagamenti elettronici.

 

Per comodità, di seguito un breve riepilogo.

 

DATI DA COMUNICARE:

Per registrare l’abbinamento tra POS e RT occorrono:

POS fisico

  • matricola del terminale (Terminal ID)
  • dati dell’Acquirer (operatore finanziario che gestisce il POS)

POS virtuale

  • codice fiscale dell’Acquirer
  • denominazione dell’Acquirer.

Al riguardo, molte informazioni saranno precompilate dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi dagli operatori di pagamento, è necessario comunque verificarne la correttezza.

 

ESONERO DALL’OBBLIGO:

Il collegamento non è richiesto quando:

  • Tutti i ricavi sono certificati solo con fattura elettronica (esempio professionisti o operatori che non emettono documenti commerciali.);
  • Il POS è utilizzato esclusivamente per incassare fatture;
  • Il POS è usato solo per operazioni esonerate da documento commerciale (ad esempio alcune vendite specifiche o attività particolari).

Sarebbe comunque opportuno in questi casi, dichiarare nel portale l’utilizzo esclusivo del POS per tali operazioni.

 

USO PROMISCUO DEL POS

Il collegamento diventa obbligatorio se lo stesso POS viene utilizzato per:

  • incassi con documento commerciale
  • incassi con fattura
  • operazioni esonerate da scontrino

Questa situazione è molto frequente nelle attività con servizi misti. In questi casi sono possibili differenze tra pagamenti POS e corrispettivi tra il totale dei pagamenti elettronici comunicati dagli acquirer e l’importi dei pagamenti elettronici indicati nei corrispettivi trasmessi dal RT.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali differenze saranno valutate tenendo conto della tipologia di attività svolta.

 

CASO DEI BUONI PASTO:

Per quanto riguarda i buoni pasto si chiarisce che non creano problemi di allineamento; il registratore telematico prevede infatti:

  • indicazione separata dei pagamenti elettronici
  • indicazione separata dei ticket restaurant.

È importante indicare correttamente la modalità di pagamento nel documento commerciale, altrimenti possono essere applicate sanzioni.

 

E-COMMERCE E POS VIRTUALI

Nelle attività che svolgono vendite online e vendite in negozio occorre verificare come viene utilizzato il POS virtuale.

Se il POS virtuale incassa solo vendite online, normalmente esonerate da scontrino, il collegamento non è necessario.

Se invece incassa anche pagamenti relativi a operazioni con documento commerciale, il collegamento è obbligatorio.

 

TERMINI DA RISPETTARE:

 Per gli strumenti di pagamento elettronico, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento tra il soggetto obbligato e il prestatore di servizi di pagamento, viene previsto un termine di 45 giorni, dalla data di messa a disposizione del servizio web (05 marzo c.m.), per effettuare la registrazione a sistema del collegamento tra i due strumenti.

A regime, invece, nel caso in cui uno strumento di pagamento elettronico già registrato venga collegato ad altro strumento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero nei casi di attivazione di nuovi strumenti di pagamento elettronico, il collegamento deve essere registrato  dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico, o alla data di variazione dell’associazione, ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

 

Per eventuali dubbi, chiarimenti o supporto, lo Studio resta a disposizione.